Art. 1.

      1. Gli studenti che frequentano corsi di studio pubblici o privati presso sedi scolastiche o universitarie distanti oltre 10 chilometri dalla loro residenza o presso sedi situate in un comune diverso da quello della loro residenza, hanno diritto a fruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblici o privati limitatamente al tratto compreso fra la località di residenza e la sede scolastica o universitaria, e viceversa, nonché ai giorni di lezione o delle prove di esame.